Quando il fatto reato contestato in sede penale sia lo stesso dal quale trae origine e fondamento la domanda risarcitoria avanzata nel processo civile è palese la possibile interferenza tra il giudicato penale e la susseguente causa civile, sicché si verifica la situazione per cui la sospensione necessaria del processo penale può essere disposta in presenza di una situazione tale che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato in sede civile.
A confermarlo è la Cassazione Civile con ordinanza 1 giugno 2021, n. 15248.
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